Parrocchia Maeno di Piave

05/08/2013Indicazione circa la Celebrazione delle Esequie - Giugno 2013

Indicazione circa la Celebrazione delle Esequie - Giugno 2013

Diocesi di Vittorio Veneto

INDICAZIONI
del VESCOVO ai PRESBITERI
circa la CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE,
la CREMAZIONE
e la DISPERSIONE DELLE CENERI


Giugno 2013

Prot. n. 1607.374/2012

In seguito all'entrata in vigore della seconda edizione del Rito delle esequie (obbligatorio in Italia a partire dal 2 novembre 2012).
A fronte di situazioni, in parte nuove e sempre più numerose, che si presentano nelle Comunità parrocchiali del territorio diocesano.

IL VESCOVO DI VITTORIO VENETO
S. E. MONS. CORRADO PIZZIOLO


con il presente provvedimento canonico dispone che PER LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE, LA CREMAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI CI SI ATTENGA ALLE INDICAZIONI RIPORTATE
NEL TESTO CHE SEGUE.

Vittorio Veneto, 31 maggio 2013, festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.

Il Vescovo di Vittorio Veneto
† Corrado Pizziolo


Il Cancelliere vescovile
Sac. Luigino Zago


Premessa
Il momento delle esequie di un familiare costituisce una situazione particolarmente delicata per la vita delle persone. La qualità della relazione pastorale che in questo
particolare momento si instaura con il presbitero e con la parrocchia, può avere ripercussioni assai positive o,
viceversa, pesantemente negative sull'esperienza religiosa delle persone.
Di conseguenza ogni presbitero, "educatore della fede e ministro del conforto cristiano",
deve sforzarsi di attuare nel modo migliore il ministero della consolazione e della
speranza cristiana. Tra i suoi compiti vi è quello di "recar sollievo alla famiglia del defunto, confortarla nel dolore e, per
quanto possibile, aiutarla con bontà a preparare una conveniente celebrazione delle esequie, usando delle facoltà
previste nel Rito".
In questo senso, anche la necessità di osservare alcune regole, come quelle di seguito indicate, deve essere
presentata e motivata con grande tatto e attenzione, in modo da evitare l'immagine di un presbitero e di una Chiesa
insensibili e fiscali.

1
Cfr. Rito delle Esequie, n. 16, p. 23.
2
Cfr. Rito delle Esequie, n. 25, p. 27. 5
Indicazioni pastorali

1. "Possono presentarsi situazioni pastorali nelle quali è opportuno, o addirittura doveroso, tralasciare la celebrazione
della Messa e ordinare il Rito esequiale in forma di Liturgia della Parola".
Questa possibilità, in determinate situazioni, a giudizio del parroco, può essere utilmente attuata, comunicandola e motivandola con delicatezza ai familiari.
2. Durante la celebrazione delle esequie "si eviti l'esecuzione di canti o musiche estranei alla liturgia".
4 Per la scelta dei canti da eseguire si faccia riferimento il più possibile al repertorio presente nel sussidio diocesano
"CANTA CON NOI LA TUA FEDE".
Dato il carattere esequiale della celebrazione, l'aspetto emozionale non deve prevalere sull'impegno di una partecipazione assembleare che si sforza di esprimere, anche
in questa particolare circostanza, la propria fede nel Cristo risorto, vincitore della morte.

3
Cfr. Rito delle Esequie, n. 2, p. 29.
4
Cfr. Rito delle Esequie, n. 6, p. 30. 6

3. In questi ultimi anni si è diffusa l'abitudine che parenti o conoscenti facciano degli interventi in chiesa, prima della conclusione delle esequie. Molto spesso, però, non si tratta di "brevi parole di cristianoricordo nei riguardi del defunto"
,ma di interventi lunghi, sovraccarichi di emotività e completamente estranei alla liturgia celebrata.
Allo scopo di prevenire una situazione difficilmente controllabile e che spesso crea notevoli difficoltà ai parroci,
tali interventi debbono essere evitati.
È possibile ed opportuno che i contenuti di questi interventi vengano recuperati in qualche riferimento durante l'omelia, oppure fatti rientrare in una o più intenzioni della
preghiera dei fedeli. A condizione che si tratti veramente di preghiere e non di un discorso celebrativo sul defunto/a che
si conclude con la formula "preghiamo".
Altra possibilità da considerare utilmente, è che questi interventi vengano tenuti nel camposanto prima dell'inumazione o - in caso di cremazione - nel sagrato, prima
della partenza del corteo funebre.

4. È ormai diffuso il costume di raccogliere fuori della porta della chiesa, firme ed anche offerte da coloro che partecipano alla celebrazione delle esequie. In molti casi la
destinazione di tali offerte viene decisa a prescindere dal parroco e dalla comunità parrocchiale, come si trattasse di una cosa che nulla ha a che fare con la parrocchia nella quale si celebrano i funerali.
Di fronte ad una tale prassi è da sostenere il principio che, tanto la decisione di raccogliere le offerte fuori della
chiesa quanto la destinazione di esse, è unicamente di competenza della parrocchia, precisamente del parroco con il Consiglio pastorale parrocchiale e/o con il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici.
È lecita tuttavia, l'eventuale possibilità di destinare parte o tutto il provento della raccolta per determinati scopi che venissero proposti dai familiari. Questa, però, dovrà
essere una scelta libera e motivata da parte della parrocchia, non il frutto di una decisione imposta da singole persone o da
gruppi particolari.

5. Per quanto riguarda l'uso di accompagnare le
esequie dei propri cari con corone e altre composizioni floreali si osservi questa indicazione: vengano portati in chiesa solo i fiori che poi verranno lasciati all'interno di essa.
Le altre composizioni floreali destinate al cimitero rimangano all'esterno della chiesa.

6. Circa la scelta della cremazione, ci si attenga alle seguenti autorevoli indicazioni: «La Chiesa raccomanda
vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti. La Chiesa permette la cremazione se tale 8
scelta non mette in dubbio la fede nella risurrezione (Cfr. CIC,
can. 1176 § 3; CCC n. 2301)».

6.Per quanto riguarda la possibilità, prevista in viaeccezionale, di fare il rito esequiale dopo la cremazione, si faccia riferimento a quanto indicato dai nn. 180-185 del Rituale

7. Tuttavia – data l'eccezionalità del caso – il permesso ad attuare questa prassi dovrà sempre essere ottenuto dall'Ordinario diocesano secondo quanto disposto al n. 180.
Di fronte a chi manifesta l'intenzione di disperdere le ceneri dopo la cremazione o di conservarle in un luogo diverso dal cimitero ci si attenga a quanto di seguito indicato.
Va premesso anzi tutto, che questa prassi "solleva non poche domande e perplessità e la Chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte".

È necessario perciò, trasmettere e motivare ai fedeli questa contrarietà e – positivamente – insistere per favorire la scelta della sepoltura del corpo del defunto.
6
Cfr. Rito delle Esequie, n. 167, p. 207.
7
Cfr. Rito delle Esequie, pp. 231-232.
8
Cfr. Rito delle Esequie, n. 165, p. 206.
9
«Simili scelte possono sottintendere concezioni panteistiche o
naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di
sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con
riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre
si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le
generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute
scompare senza lasciare tracce» (Cfr. Rito delle Esequie, n. 165, p. 206).

Tuttavia l'assenza nel Rito delle Esequie di indicazioni pastorali/disciplinari riguardo a queste scelte "alternative", significa che la "contrarietà" enunciata non giunge a
concretizzarsi, per ciascun caso, nella privazione delle esequie ecclesiastiche.
Perciò la prassi da adottare – donec aliter provideatur – dovrà essere conforme all'indicazione del Codice di Diritto
Canonico il quale dispone che le esequie ecclesiastiche devono essere date, a norma del diritto e delle leggi liturgiche, a tutti i battezzati defunti eccetto:
- a quelli che sono notoriamente apostati, eretici,scismatici;
- a coloro che scelgono la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;
- agli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli, a
meno che, prima della morte questi stessi battezzati non abbiano dato qualche segno di pentimento.

Secondo quanto previsto dal Codice di Diritto
Canonico, perciò, le esequie ecclesiastiche devono venire celebrate anche per i battezzati che hanno scelto la dispersione delle proprie ceneri o la conservazione in un luogo diverso dal camposanto, a meno che tale scelta sia
stata fatta per ragioni contrarie alla fede cristiana.
Per sapere se la scelta della cremazione è stata fatta per ragioni contrarie alla fede cristiana non è sufficiente
presumerlo: è necessario che essa sia notoria, quindi pubblica e documentabile. Diversamente le esequie ecclesiastiche devono essere concesse.
In occasione di tali esequie i celebranti non trascurino di ribadire con grande chiarezza l'annuncio cristiano della resurrezione della carne e della vita eterna, mediante letture
opportunamente scelte e con una puntuale omelia.

Si noti infine che la celebrazione di queste esequie può costituire una di quelle "situazioni pastorali nelle quali è
opportuno, o addirittura doveroso, tralasciare la celebrazione della Messa e ordinare il rito esequiale in forma di Liturgia della
Parola".

8. La richiesta da parte dell'Autorità comunale di benedire l'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri, deve essere lasciata
cadere, dal momento che il cimitero è già un luogo benedetto che non necessita di un'ulteriore benedizione per
un suo particolare settore.
Di fatto, la benedizione di un'area così identificata
significherebbe l'incondizionata approvazione dellospargimento delle ceneri e della sepoltura anonima stigmatizzata dal Rituale.

12 Cfr. Rito delle Esequie, n. 183, p. 232.
13 Cfr. Rito delle Esequie, n. 2, p. 29.
14 Cfr. Legge regionale del 4 marzo 2010.
15 Cfr. nota n. 9.




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